Scadenza del 30 Aprile 2026

IVA REGIME TRANSRONTALIERO DI FRANCHIGIA | Comunicazione trimestrale

Per ogni trimestre, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, devono comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

La Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia (Modello da utilizzare a partire dal 1° aprile 2026 e aggiornato il 20.03.2026) deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

I soggetti che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia sono tenuti a trasmettere la comunicazione trimestrale anche nel caso in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate operazioni.

In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro 15 giorni lavorativi dal superamento per comunicare la data in cui si è verificato tale evento nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data. Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa entro i termini prescritti, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Il termine per la presentazione non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada di sabato o in un giorno festivo.